Sez. L, Sentenza n. 14323 del 07/10/2002 (Rv. 557791 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudizio civile instaurato dall'INAIL contro il datore di lavoro per ottenere il rimborso di quanto corrisposto agli eredi di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro - Accertamenti compiuti nel corso del procedimento penale concluso con l'archiviazione - Efficacia nei confronti dell'INAIL nel suddetto giudizio civile - Esclusione - Sentenza della Corte Cost. n. 102 del 1981 - Rilevanza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Nel giudizio instaurato da parte dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso di quanto corrisposto agli eredi di un lavoratore deceduto per effetto di un infortunio occorsogli sul lavoro, non assumono rilievo gli accertamenti compiuti in sede penale, nel corso del procedimento conclusosi con l'archiviazione, posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 1981 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto - reato potesse essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si fosse concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi fosse un provvedimento di archiviazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)