Sez. 1, Sentenza n. 35845 del 11/09/2020 Cc. (dep. 15/12/2020) Rv. 280205 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decreto di fissazione dell’udienza camerale - Contenuto - Errata indicazione dell’oggetto del procedimento - Conseguenze - Nullità assoluta - Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento d'esecuzione, qualora il decreto di fissazione dell'udienza camerale rechi un'errata indicazione dell'oggetto del procedimento (nella specie, revoca, su richiesta del pubblico ministero, dell'indulto anziché della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati), ricorre un'ipotesi di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c.), e 179 cod. proc. pen., atteso che il vizio verificatosi è equiparabile all'omesso avviso dell'udienza alla parte, non essendo quest'ultima stata posta in condizioni di consapevolmente scegliere se partecipare al giudizio e di predisporre un'effettiva ed efficace difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)