Sez. 3, Sentenza n. 2330 del 04/04/1986 (Rv. 445459 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - CREDITI DELL'AFFITTUARIO - DIRITTO DI RITENZIONE - LIMITI - GODIMENTO PIENO DEL FONDO INCLUDENTE LA PERCEZIONE DEI FRUTTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - CREDITI DELL'AFFITTUARIO - DIRITTO DI RITENZIONE - LIMITI - GODIMENTO PIENO DEL FONDO INCLUDENTE LA PERCEZIONE DEI FRUTTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema d'affitto di fondo rustico, lo "ius retentionis", previsto, in favore dell'affittuario, dall'art. 15 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, a garanzia, dopo la cessazione del rapporto, del credito derivante da apportate migliorie, non consente un godimento pieno del fondo stesso, includente la percezione dei frutti. Pertanto, il protrarsi di detto pieno godimento, dopo lo scioglimento del rapporto, non è riconducibile all'indicato diritto di ritenzione, e determina a carico del detentore gli obblighi contemplati dallo art. 1591 cod. civ. (pagamento del canone, salvo il risarcimento del maggior danno).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)