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Sez. 3, Sentenza n. 1372 del 31/01/2012 (Rv. 621323 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE | Data di scadenza della durata - Accertamento in primo grado della protratta detenzione del fondo senza titolo da parte dell'affittuario - Conseguente applicazione della disciplina ex art. 1591 cod. civ. - Questione relativa all'esercizio del diritto di ritenzione da parte dell'affittuario - Onere di allegazione in appello - Necessità - Conseguenze - Prospettazione per la prima in sede di ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621323-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - IN GENERE

In tema di contratti agrari, ove sia stato accertato dal primo giudice che, dopo la cessazione per scadenza di un rapporto di affitto ad una determinata data, il conduttore ha detenuto il fondo fino all'effettivo rilascio senza alcun titolo, con conseguente condanna del medesimo affittuario, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., al risarcimento del danno per ritardo nella riconsegna, è onere del conduttore - il quale con la stessa sentenza abbia visto accogliere la domanda dell'indennità spettante per i miglioramenti apportati al fondo - censurare espressamente con appello il mancato accertamento che la protratta detenzione del fondo da parte sua derivasse dall'esercizio del diritto di ritenzione, di cui all'art. 20, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, essendo altrimenti preclusa la prospettazione di tale questione per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)