Sez. L, Sentenza n. 22105 del 19/10/2009 (Rv. 610155 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Transazione avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro - Legittimità - Fondamento - Conseguenze - Somme riconosciute al lavoratore per effetto di sentenza che abbia annullato il licenziamento - Diritto del lavoratore a pretendere tali somme anche dopo la transazione - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
La transazione conclusa tra dipendente e datore di lavoro avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro - che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. in quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'art. 2118 cod. civ. - determina il venir meno dell'illecito civile ascritto al datore di lavoro in relazione al licenziamento, con la conseguenza che non sono più dovute al lavoratore le somme riconosciute allo stesso prima dell'atto transattivo per effetto di annullamento giudiziale del licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)