Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6265 del 18/03/2014 (Rv. 630498 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Rinuncia o transazione avente ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro - Applicabilità dell'art. 2113 cod. civ. - Esclusione - Vizi del procedimento di conciliazione in sede sindacale - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in una conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ., con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi formali del relativo procedimento, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)