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Sez. L, Sentenza n. 7543 del 30/03/2006 (Rv. 588530 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sentenza di reintegrazione in primo grado di lavoratore licenziato - Riforma in appello - Somme erogate al lavoratore in esecuzione della sentenza di primo grado - Ripetibilità dalla data della riforma - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588530-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel nuovo testo introdotto per effetto della legge 11 maggio 1990, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modo che con la riforma della sentenza che dichiara la legittimità dell'impugnato licenziamento viene a cadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste più l'obbligo del risarcimento a suo carico. Pertanto, le somme percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essere, conseguentemente, restituite al datore di lavoro fin dal momento della riforma della sentenza, atteso che, per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, cod. proc.civ., non è più necessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)