Sez. L, Sentenza n. 302 del 05/02/1974 (Rv. 367954 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - SOLIDARIETA CON IL VENDITORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONOSCENZA DEI CREDITI O LORO ISCRIZIONE NEI LIBRI CONTABILI - RIFERIMENTO AI SOLI CREDITI MATURATI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - SOLIDARIETA CON IL VENDITORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONOSCENZA DEI CREDITI O LORO ISCRIZIONE NEI LIBRI CONTABILI - RIFERIMENTO AI SOLI CREDITI MATURATI.*
La condizione posta dall'art 2112 cod civ per il sorgere del vincolo di solidarieta del cessionario dell'azienda con il cedente per il soddisfacimento dei crediti del prestatore d'opera dipendente, consistente nel fatto che il cessionario sia a conoscenza di tali crediti o che questi risultino comunque dai libri contabili dell'azienda, si riferisce soltanto ai crediti gia maturati al momento della cessione della azienda. (Conf 3193'69, mass n 343185).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)