Sez. 5, Sentenza n. 649 del 06/12/2006 Cc. (dep. 15/01/2007) Rv. 235688 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Nella fase del giudizio - Identificazione con la persona fisica dei magistrati che compongono l'organo giudicante - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Nella fase del giudizio, il provvedimento in tema di misura cautelare personale coercitiva deve essere adottato dal giudice investito della cognizione del processo ma non necessariamente nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale, posto che il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito solo alla deliberazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)