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Sez. U, Sentenza n. 26 del 26/09/2000 Cc. (dep. 09/10/2000) Rv. 216768 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Nella fase del giudizio - Identificazione con la persona fisica dei magistrati che compongono l'organo giudiziario competente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216768-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

Il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento, si riferisce a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno alla persona fisica dei magistrati che li compongono. Ne consegue che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'assise, dalla Corte d'appello o dalla Corte d'assise d'appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. E invero il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme di ordinamento giudiziario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)