Sez. U, Sentenza n. 2582 del 19/04/1985 (Rv. 440389 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RAPPORTO CON PROCEDIMENTO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE IN RELAZIONE AD UN FATTO NON INTEGRANTE GLI ESTREMI DI REATO - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER LO STESSO FATTO - CONFIGURABILITÀ.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RAPPORTO CON PROCEDIMENTO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE IN RELAZIONE AD UN FATTO NON INTEGRANTE GLI ESTREMI DI REATO - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER LO STESSO FATTO - CONFIGURABILITÀ.*
La sentenza del giudice penale che assolve un magistrato, non integrando il fatto addebitatogli gli estremi di reato, non osta a che lo stesso fatto possa essere posto a fondamento di responsabilità disciplinare del magistrato medesimo, a norma dell'art. 18 del R.d. legge 31 maggio 1946 n. 511, dato che l'illecito disciplinare ha carattere autonomo ed indipendente da quello penale, ricollegandosi a comportamenti idonei a ledere la considerazione ed il prestigio dell'autore e dell'ordine giudiziario, a prescindere dalla loro eventuale Rilevanza anche penale. (V 5888/81, mass n 416640).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)