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Sez. U, Sentenza n. 5761 del 21/12/1989 (Rv. 464666 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO - CONFIGURABILITÀ - SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464666-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO - CONFIGURABILITÀ - SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - IRRILEVANZA.*

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la sentenza del giudice penale di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" non osta a che il fatto medesimo possa essere dedotto a fondamento di detta responsabilità, perfezionandosi essa con comportamenti idonei a ledere la considerazione ed il prestigio di cui deve godere il loro autore e l'ordine giudiziario, a prescindere dalla Rilevanza penale dei comportamenti stessi. (V 4787/87, mass n 453436; (V 2582/85, mass n 440389).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)