Sez. U, Sentenza n. 3116 del 01/04/1987 (Rv. 452211 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RAPPORTO CON PROCEDIMENTO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE IN RELAZIONE AD UN FATTO NON INTEGRANTE GLI ESTREMI DI REATO - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER LO STESSO FATTO - CONFIGURABILITÀ.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - RAPPORTO CON PROCEDIMENTO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE IN RELAZIONE AD UN FATTO NON INTEGRANTE GLI ESTREMI DI REATO - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER LO STESSO FATTO - CONFIGURABILITÀ.*
Con riguardo a macroscopiche ed inescusabili inosservanze delle norme processuali da parte del magistrato, la pronuncia assolutoria del giudice penale, per non integrare il fatto estremi di reato (nella specie, del reato di abuso d'ufficio, per difetto dello elemento soggettivo), non osta a che il fatto stesso, indipendentemente dalla denunciabilità di dette inosservanze nelle competenti sedi d'impugnazione, possa configurare illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, ove evidenzi scarsa ponderazione, approssimazione, o limitata diligenza del magistrato medesimo, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio suo e dell'ordine giudiziario. (V 2582/85, mass n 440389; (V 2181/85, mass n 440057).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)