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Sez. L, Sentenza n. 5390 del 08/10/1980 (Rv. 409274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE MAGGIORATA - SPETTANZA AI DIRIGENTI ED AI LAVORATORI ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE MAGGIORATA - SPETTANZA AI DIRIGENTI ED AI LAVORATORI ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - CONDIZIONI.*

La retribuzione maggiorata per lavoro straordinario puo essere concessa anche al personale dirigente ed ai lavoratori addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, quando per essi e previsto un orario di lavoro normale e la durata di tale orario risulti stabilita per evitare l'eccessiva usura psicofisica degli interessati. Pertanto, non spetta tale maggiorazione ove si accerti che il lavoratore sia tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro, senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento del servizio ad esso affidato, in base ad esplicita previsione della contrattazione collettiva, non derogata da accordi individuali o da Determinazione unilaterale del datore di lavoro. (V 1102/76, mass n 379768; (V 1843/69, mass n 340955; (V 2340/67, mass n 329581).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)