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Sez. 2, Sentenza n. 1843 del 24/05/1969 (Rv. 340955 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIRIGENTI - ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - RETRIBUZIONE MAGGIORATA - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340955-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIRIGENTI - ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - RETRIBUZIONE MAGGIORATA - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

La retribuzione maggiorata per lavoro straordinario puo spettare tanto al personale dirigente quanto ai lavoratori addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, quando sia per loro preveduto un orario di lavoro normale e se la durata massima di questo sia stata concordata fra le parti o stabilita unilateralmente dal datore di lavoro allo scopo di evitare l'eccessiva usura psicologica degli interessati. (nella specie, era stata omessa in Sede di merito la valutazione della deduzione circa la sussistenza di un orario normale di lavoro per un impiegato di prima categoria con funzioni direttive, negandosi il compenso straordinario con esclusivo riferimento alla qualifica). (V. 2340-67, mass. N. 329581).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)