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Sez. L, Sentenza n. 1102 del 26/03/1976 (Rv. 379768 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DIRIGENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RISPETTO DI CONGRUE PAUSE NEL LAVORO - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379768-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DIRIGENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RISPETTO DI CONGRUE PAUSE NEL LAVORO - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Nei confronti del personale dipendente con funzioni direttive, per il quale non risulti previsto l'orario normale di lavoro, o comunque la durata massima del medesimo, va negato il diritto a compenso per lavoro straordinario, a norma dell'art 1 secondo comma del RDL 15 marzo 1923, n 692, la cui legittimita costituzionale e stata affermata dalla Corte costituzionale con sentenza n 101 del 1975 purche salvo, per altro, il rispetto dei limiti imposti da criteri di ragionevolezza, oltre i quali il venir meno di congrue pause giornaliere e settimanali pregiudicherebbe l'indispensabile ripristino delle energie lavorative del dipendente. Il superamento dei suddetti limiti integra una situazione di fatto non deducibile per la prima volta in Sede di legittimita. (V 67/76; (V 1843/69, mass n 340955).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)