diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 28690 del 09/02/2017 Ud. (dep. 09/06/2017) Rv. 270587 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO | Sospensione condizionale della pena - Mancata applicazione del beneficio nel giudizio di merito - Deducibilità in sede di ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270587-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO

La mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)