Sez. U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206175 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Non menzione della condanna nel certificato del casellario - Assenza di una richiesta dell'interessato - Omesso esercizio del potere discrezionale di concessione del beneficio - Motivazione - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
In tema di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, il giudice di secondo grado, in assenza di richiesta dell'impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597 quinto comma cod. proc. pen., di applicare d'ufficio il beneficio, né tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)