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Sez. U, Sentenza n. 4441 del 29/11/2005 Cc. (dep. 03/02/2006) Rv. 232711 - 01

SPORT | Misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Prescrizione del questore di comparizione periodica alla polizia - Convalida del giudice - Incertezza sulla sua tempestività - Conseguenze: caducazione della misura.
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232711-01

SPORT

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, Legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione. (Nel caso di specie, la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)