Sez. 3, Sentenza n. 5624 del 08/07/2016 Cc. (dep. 07/02/2017) Rv. 269244 - 01
SPORT | Misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Prescrizione del questore di comparizione periodica alla polizia - Convalida del giudice - Incertezza sulla sua tempestività - Conseguenza - Caducazione della misura.
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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura. (Nel caso di specie, la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)