Sez. 3, Sentenza n. 26076 del 23/06/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290194-01
SPORT | Misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - DASPO - Ordinanza di convalida - Omessa indicazione dell’orario di deposito - Mancanza negli atti di ulteriori dati idonei a verificare il rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore - Conseguenza - Caducazione della misura - Sussistenza - Ragioni.
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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia imposto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, comporta la caducazione della misura qualora dagli atti non emergano ulteriori elementi idonei a dimostrare il rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore dalla notificazione del provvedimento questorile all'interessato, la cui inosservanza, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra una nullità generale, perché, in tema di libertà personale e di materia soggetta a disciplina rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di legittimità dei provvedimenti giudiziari.
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)