Sez. 3, Sentenza n. 29883 del 19/12/2008 (Rv. 606207 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Presunzione di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - Presupposti per la sua operatività - Individuazione - Accertamento in concreto della responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti - Conseguenze - Inapplicabilità della suddetta presunzione - Effetti sul piano probatorio.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)