Sez. 3, Sentenza n. 14834 del 27/06/2007 (Rv. 597905 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Presunzione di responsabilità concorrente - Limiti - Accertamento del dolo di uno dei due conducenti - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, secondo comma, cod.civ., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera, allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato ovvero (come nella specie) risulti che uno di essi abbia determinato lo scontro con dolo, non potendosi configurare un concorso tra una condotta colposa, da una parte, e una dolosa, dall'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)