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Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007 (Rv. 600856 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. - Ambito di applicazione - Conseguenze - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere probatorio a carico del danneggiato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600856-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha anche precisato che lo "scontro", di cui all'art. 2054 cod. civ., richiede solo l'urto fra veicoli e non anche che alcuno, od ognuno, di essi abbia riportato danni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)