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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22220 del 22/09/2017 (Rv. 645750 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Sentenza di adozione di due minori pakistane emessa in Pakistan - Domanda di riconoscimento in Italia della sentenza - Inammissibilità - Ragioni - Regime giuridico dell'adozione internazionale - Applicazione - Necessità - Fondamento
Stato
decisa il 2017-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645750-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

Il riconoscimento di una sentenza di adozione emessa all'estero può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della l. n. 184 del 1983 (come modificata dalla l. n. 476 del 1998, di ratifica ed attuazione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993), con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi della l. n. 218 del 1995, art. 41 comma 2.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 36 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 41 lett. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 64, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 65, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 66, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 67, Legge 31/12/1998 num. 476 art. 3, Tratt. Internaz. 29/05/1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)