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Sez. 1, Sentenza n. 6079 del 18/03/2006 (Rv. 587794 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE | Provvedimento straniero in materia di adozione - Riconoscimento automatico ai sensi dell'art. 64 l. n. 218 del 1995 - Configurabilità - Esclusione - Dichiarazione di efficacia pronunciata dal tribunale per i minorenni, in presenza dei requisiti di legge - Necessità - Sussistenza - Limiti - Provvedimento del tribunale per i minorenni - Natura sostanziale di sentenza - Rimedi - Appello - Esperibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587794-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE

In tema di provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, è da escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico, secondo la regola generale di diritto internazionale privato stabilita dall'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo la dichiarazione di efficacia in Italia pronunciata volta per volta dal tribunale per i minorenni, sempre che - ove si tratti di adozione internazionale di minori non provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja 29 maggio 1993, o che nello spirito di detta Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali - siano soddisfatti i requisiti fissati dall'art. 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito ad opera della legge 31 dicembre 1998, n. 476). La pronuncia del tribunale per i minorenni in ordine al riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, ha valore sostanziale di sentenza; pertanto, essa è impugnabile con l'appello, e non, direttamente, con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 36 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/12/1998 num. 476 CORTE COST., Tratt. Internaz. 29/05/1993, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)