Sez. 2, Sentenza n. 486 del 21/12/1998 Ud. (dep. 15/01/1999) Rv. 212255 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Rifiuto da parte dell'imputato detenuto di sottoporsi agli adempimenti di rito per la traduzione in udienza - Implicita rinuncia a presenziare al dibattimento - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO
Poiché l'imputato detenuto, a causa del suo stato, non ha libertà di movimento ma deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione, il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge (nella specie perquisizione) equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)