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Sez. 6, Sentenza n. 4345 del 30/09/2003 Ud. (dep. 04/02/2004) Rv. 228677 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Rifiuto da parte dell'imputato detenuto di sottoporsi agli adempimenti di rito per la traduzione in udienza - Implicita rinuncia a presenziare al dibattimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228677-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO

Poiché l'imputato detenuto, a causa del suo stato, non ha libertà di movimento ma deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione, il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge (nella specie, il rifiuto di trasferimento presso la casa circondariale del luogo ove si svolge l'udienza) equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)