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Sez. L, Sentenza n. 4274 del 22/09/1978 (Rv. 393926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL LAVORATORE - RINUNCIA TACITA AI DIRITTI DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL LAVORATORE - RINUNCIA TACITA AI DIRITTI DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*

La mera accettazione della liquidazione delle indennita di fine del rapporto di lavoro, ancorche non accompagnata da alcuna riserva, non puo essere interpretata, per difetto assoluto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimita del licenziamento stesso, non esistendo alcuna incompatibilita logica e giuridica tra l'accettazione della liquidazione di dette indennita e la volonta di ottenere la dichiarazione di illegittimita del licenziamento, al fine del conseguimento dell'ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno. (Conf 3049/77, mass n 386614; (Conf 2934/76, mass n 381698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)