Sez. L, Sentenza n. 3049 del 08/07/1977 (Rv. 386614 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL LAVORATORE - QUIETANZA CON INDICAZIONE DI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - RINUNCIA TACITA AI CORRELATIVI DIRITTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL LAVORATORE - QUIETANZA CON INDICAZIONE DI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - RINUNCIA TACITA AI CORRELATIVI DIRITTI - ESCLUSIONE.*
L'accettazione da parte del lavoratore delle indennita di fine rapporto, ancorche effettuata senza riserve e con la sottoscrizione di quietanza contenente la generica indicazione di una giusta causa di licenziamento, non e logicamente e giuridicamente incompatibile con la volonta di ottenere giudizialmente la dichiarazione di illegittimita del licenziamento medesimo, al fine del conseguimento degli ulteriori diritti derivanti dalle leggi 15 luglio 1966 n 604 e 20 maggio 1970 n 300, e, pertanto, non e di per se sufficiente a configurare una rinuncia tacita agli indicati diritti. (V 2934/76, mass n 381698; (V 237/75, mass n 373430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)