Sez. L, Sentenza n. 2934 del 22/07/1976 (Rv. 381698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTO ALLA RIASSUNZIONE O AL RISARCIMENTO - RINUNZIE E TRANSAZIONE - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE - DICHIARAZIONE TACITA DI RINUNZIA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTO ALLA RIASSUNZIONE O AL RISARCIMENTO - RINUNZIE E TRANSAZIONE - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE - DICHIARAZIONE TACITA DI RINUNZIA - ESCLUSIONE.*
La mera accettazione della liquidazione, ancorche non accompagnata da alcuna riserva, non puo essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall'illegittimita del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilita logica e giuridica tra l'accettazione della liquidazione e la volonta di ottenere la dichiarazione di illegittimita del licenziamento, al fine del conseguimento dell'ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno previsto dall'art 8 della legge n 604 del 1966. (Conf 237/75, mass n 373430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)