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Sez. U, Sentenza n. 12621 del 22/12/2016 Cc. (dep. 16/03/2017) Rv. 270085 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure patrimoniali - Confisca nei confronti dei successori di persona deceduta - Oggetto - Beni fittiziamente trasferiti dai successori a terzi - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270085-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è consentita, ai sensi degli artt. 18, comma terzo e 26, comma primo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la confisca del bene che si accerti essere stato dai successori del "de cuius" fittiziamente trasferito a terzi in mala fede; mentre, nell'ipotesi di terzi acquirenti in buona fede, può essere disposta nei confronti del successore la confisca per equivalente del valore del bene trasferito ex art. 25, D.Lgs. cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)