diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8234 del 31/03/2008 (Rv. 602645 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso avverso atto dell'Amministrazione finanziaria - Possibilità di proporre nuovi motivi con ulteriore ricorso tempestivamente proposto contro lo stesso atto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602645-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, il contribuente che abbia proposto valido ricorso non consuma il potere di impugnazione dell'atto dell'Amministrazione finanziaria e non perde, quindi, la possibilità di proporre, finché non sia scaduto il termine per impugnare, nuovi motivi con un ulteriore atto che abbia i requisiti previsti dall'art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non potendo ricavarsi, dal sistema in generale e dall'art. 24 del citato decreto, in particolare, il principio di consumazione del potere di impugnazione degli atti dell'autorità finanziaria. Ed infatti tale norma, nel porre indirettamente il divieto di integrazione dei motivi di ricorso, non presuppone necessariamente la sussistenza del suddetto principio di consumazione, dovendosi piuttosto ritenere che l'ampiezza del divieto in esame.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)