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Sez. 2, Sentenza n. 3386 del 15/02/2007 (Rv. 595609 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Ricorso improcedibile - Nuovo ricorso - Validità - Condizioni - Omessa declaratoria di improcedibilità del precedente ricorso - Mancata scadenza del termine per impugnare - Necessità.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595609-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE

La parte che abbia proposto un ricorso per cassazione improcedibile, per non essere stato depositato nel termine previsto dalla legge, si può validamente proporre un nuovo ricorso per cassazione se nel frattempo il termine per ricorrere non sia scaduto e l'improcedibilità del primo ricorso non sia stata dichiarata, dal momento che, in tale ipotesi, il diritto di impugnazione non può ritenersi consumato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)