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Sez. 5, Sentenza n. 8182 del 02/04/2007 (Rv. 596880 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Consumazione dell'impugnazione - Esclusione - Inammissibilità di ulteriori ricorsi tempestivamente proposti contro lo stesso atto - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596880-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, tanto alla stregua della disciplina dettata dall'art. 306 cod. proc. civ., richiamato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quanto ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di estinzione del giudizio, a seguito della rinuncia del contribuente al ricorso, non comporta l'inammissibilità di altri ricorsi, tempestivamente proposti dal contribuente avverso il medesimo atto impositivo, in epoca successiva al primo ricorso ed in sostituzione dello stesso, salvo che il ricorrente non abbia inteso rinunciare all'azione: la struttura impugnatoria del giudizio tributario non giustifica infatti l'applicazione del principio di consumazione dell'impugnazione, operante nel giudizio civile con riferimento alla riproposizione dell'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile, in quanto detto principio presuppone che sia stato impugnato un provvedimento avente attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, e che la dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità abbia avuto luogo prima della riproposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)