Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 01/07/2008 (Rv. 604186 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreto del giudice tutelare - Impugnazione - Tribunale in composizione collegiale - Fondamento - Conseguenze - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
L'impugnazione con reclamo del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice monocratico di prima istanza quale giudice tutelare, deve decidersi con sentenza del tribunale in sede contenziosa ai sensi dell'art. 45 disp.att.cod.civ. ed in composizione collegiale ex art. 50 bis cod.proc.civ.; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'art. 339 cod.proc.civ., ma non ricorribile per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Cod. Civ. art. 385, Cod. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)