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Sez. 3, Sentenza n. 17082 del 28/07/2014 (Rv. 632677 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione a mezzo stampa - Notizia non vera di perquisizione domiciliare - Idoneità ad offendere la reputazione pur quando sia vera la sottoposizione alle indagini - Conseguente insussistenza della scriminante del diritto di cronaca.
Stato
decisa il 2014-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632677-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, non può essere invocata la scriminante del diritto di cronaca quando si divulghi, a mezzo stampa, la notizia inveritiera di una perquisizione domiciliare subita da una persona sottoposta ad indagini, attesa l'idoneità di tale mezzo di ricerca della prova (al pari della esecuzione di misure cautelari personali o reali) a determinare una "macchia" per la reputazione del soggetto interessato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)