Sez. 3, Sentenza n. 18264 del 26/08/2014 (Rv. 632094 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Diffusione di notizie a mezzo stampa - Lesione dell'onore e della reputazione - Esercizio del diritto di cronaca - Presupposti - Notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari - Verità della notizia - Necessità - Verosimiglianza - Insufficienza - Fattispecie.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
In tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso, poiché non è sufficiente la mera verosimiglianza in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. Ne consegue che eventuali inesattezze secondarie o marginali possono considerarsi irrilevanti, ai fini della lesione dell'altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto diffamatoria la notizia, inesatta, della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio degli indagati per il reato di abuso di ufficio, in luogo della notifica agli stessi dell'avviso di cui all'art.415 bis cod. proc. pen., nell'ambito di un procedimento penale poi definito con l'archiviazione della notizia di reato).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)