Sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009 (Rv. 610311 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Diffusione di notizie a mezzo stampa - Lesione dell'onore e della reputazione - Esercizio del diritto di cronaca - Presupposti - Notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari - Verità della notizia - Necessità - Verosimiglianza - Insufficienza - Fattispecie.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). In particolare, nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui erano stati condannati l'autore e l'editore di un libro, nel quale la vicenda giudiziaria di un noto magistrato era riferita in maniera incompleta e sostanzialmente alterata, suscitando nel lettore l'idea che egli avesse subito una condanna definitiva o una pluralità di condanne, poiché si affermava che era stato "più volte inquisito e condannato", senza puntualizzare che la sentenza di condanna, confermata in appello, era stata emessa nell'ambito di un processo conclusosi in Cassazione con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)