Sez. 1, Sentenza n. 4550 del 19/05/1987 (Rv. 453241 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - DIFETTO - BANCA GIRATARIA PER L'INCASSO - MANCATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CORRENTISTA - RESPONSABILITÀ - ESECUZIONE DELL'INCARICO TRAMITE ALTRI ISTITUTI DI CREDITO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - DIFETTO - BANCA GIRATARIA PER L'INCASSO - MANCATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CORRENTISTA - RESPONSABILITÀ - ESECUZIONE DELL'INCARICO TRAMITE ALTRI ISTITUTI DI CREDITO - IRRILEVANZA.*
La responsabilità della banca nei confronti del correntista, per non avere provveduto, nella qualità di girataria per l'incasso di assegni, a dare tempestiva comunicazione del loro mancato pagamento, ai sensi dell'art. 47 del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, non può restare esclusa per il solo fatto che la banca medesima si sia avvalsa, per l'esecuzione dell'incarico, di altri istituti di credito, perché in tale ipotesi trova applicazione l'art. 1717 cod. civ., a norma del quale il mandatario risponde dell'operato del sostituto, quando la sostituzione non sia stata autorizzata (o non sia necessaria per la natura dell'incarico), ed altresì, ove vi sia stata detta autorizzazione, se vi sia colpa nella scelta del sostituto, oppure siano mancate o siano state erronee le istruzioni impartite al sostituto stesso. (V 3762/76, mass n 382463).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717, Cod. Civ. art. 1856, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)