Sez. 6, Sentenza n. 24725 del 01/04/2015 Ud. (dep. 11/06/2015) Rv. 264129 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Giudizio di appello - Rinuncia illimitata e incondizionata alla costituzione di parte civile - Effetti - Revoca della condanna di primo grado alle spese e ai danni in favore della parte civile.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello รจ illimitata ed incondizionata (e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)