Sez. 2, Sentenza n. 43311 del 08/10/2015 Ud. (dep. 27/10/2015) Rv. 265250 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI | Giudizio in cassazione - Revoca costituzione ex art. 82 cod. proc. pen. - Rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del rapporto processuale civile - Legittimità - Annullamento senza rinvio delle statuizioni civili della sentenza - Necessità.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - EFFETTI
In tema di revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)