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Sez. 2, Sentenza n. 25673 del 19/05/2009 Ud. (dep. 18/06/2009) Rv. 244169 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Rinuncia incondizionata - Effetti sulle statuizioni penali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244169-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE

Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello sia illimitata e incondizionata (e quindi prescinda del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile. (Nella specie la persona offesa costituita parte civile aveva rilasciato una dichiarazione di carattere ampiamente liberatorio nel giudizio di appello, dichiarando di non avere null'altro a pretendere dall'imputato in relazione ai fatti in contestazione e di essere pienamente soddisfatto dell'avvenuto risarcimento del danno)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)