Sez. 6, Sentenza n. 24272 del 15/01/2013 Cc. (dep. 04/06/2013) Rv. 256805 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Sindacato di legittimità - Contenuto - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione il decreto impugnato che aveva revocato la confisca disposta in primo grado senza tener conto degli accertamenti di polizia giudiziaria acquisiti agli atti e relativi alla situazione reddituale e finanziaria riferibile al proposto).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)