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Sez. 5, Sentenza n. 40731 del 11/07/2006 Cc. (dep. 14/12/2006) Rv. 235758 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sorveglianza speciale - Assoluzione dal delitto associativo - Mancata indicazione di specifici elementi sintomatici della partecipazione al sodalizio mafioso - Motivazione apparente - Violazione di legge - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235758-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è illegittimo il decreto con cui il giudice di appello confermi la misura della sorveglianza speciale nei confronti del preposto - assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - omettendo di indicare le concrete circostanze di fatto, non smentite dalla suddetta sentenza di assoluzione, costituenti indizi a suo carico, considerato che, ferma l'autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione, la valutazione di appartenenza ad una associazione mafiosa, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, non può fondarsi su mere ipotesi ma deve essere ancorata a specifici elementi sintomatici di tale appartenenza al sodalizio criminale qualificato, con la conseguenza che in assenza di essi la motivazione è mancante o meramente apparente e integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 125, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)