Sez. 2, Sentenza n. 969 del 01/10/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151918 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ESTORSIONE - IN GENERE - CONSUMAZIONE DELLA RICETTAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEL POSSESSO DELLA COSA DI PROVENIENZA DELITTUOSA - REALIZZAZIONE DEL PROFITTO: RICHIESTA DI SOMMA DI DENARO PER LA RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA - CONCORSO MATERIALE DEI REATI DI RICETTAZIONE ED ESTORSIONE - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ESTORSIONE - IN GENERE - CONSUMAZIONE DELLA RICETTAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEL POSSESSO DELLA COSA DI PROVENIENZA DELITTUOSA - REALIZZAZIONE DEL PROFITTO: RICHIESTA DI SOMMA DI DENARO PER LA RESTITUZIONE DELLA REFURTIVA - CONCORSO MATERIALE DEI REATI DI RICETTAZIONE ED ESTORSIONE - SUSSISTENZA.*
Il delitto di ricettazione è reato istantaneo: esso si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa di provenienza delittuosa. Nell'ipotesi in cui l'agente, per realizzare il profitto che si è proposto, richieda successivamente una cospicua somma di denaro al derubato per la restituzione della refurtiva, commette anche il reato di estorsione. Tale ultimo delitto concorre materialmente con il primo. (Conf. Cass. Sez. II, 7 luglio 1981 n. 1241, ric. Karl in corso di memorizzazione; (V mass 101566/66, nel senso che il delitto di ricettazione concorre materialmente con quello di truffa, commesso dopo la ricettazione per conseguirne il profitto; (V mass n 147472/81, ed ivi citate sulla superfluità del conseguimento dello scopo nella ricettazione per intromissione; (V mass 121514/72 nel senso che il momento consumativo della ricettazione per acquisto si realizza all'atto dell'accordo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)