Sez. 2, Sentenza n. 367 del 07/03/1966 Ud. (dep. 26/05/1966) Rv. 101566 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - NATURA DI REATO FORMALE ED ISTANTANEO - TRUFFA - IN GENERE - ATTIVITA FRAUDOLENTA COMMESSA DOPO LA RICETTAZIONE PER REALIZZARE IL PROFITTO - FATTISPECIE - CONCORSO DI REATI - CIRCOSTANZE - CONNESSIONE TELEOLOGICA - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - NATURA DI REATO FORMALE ED ISTANTANEO - TRUFFA - IN GENERE - ATTIVITA FRAUDOLENTA COMMESSA DOPO LA RICETTAZIONE PER REALIZZARE IL PROFITTO - FATTISPECIE - CONCORSO DI REATI - CIRCOSTANZE - CONNESSIONE TELEOLOGICA - SUSSISTENZA.*
Il delitto di ricettazione e un reato istantaneo (ancorche il fatto possa avere effetti permanenti), e al tempo stesso un reato formale, in quanto si consuma con il compimento dell'Azione, indipendentemente dalla realizzazione del fine specifico di questa e dal verificarsi di un danno. Pertanto, nel caso in cui taluno, dopo aver conseguito il possesso di una cosa furtiva, per realizzare il fine di profitto perseguito l'abbia venduta ad altri ponendo in essere artifici o raggiri in guisa da trarre in inganno il compratore circa l'identita e la provenienza della stessa cosa, con il delitto previsto dall'art 648 concorre materialmente il delitto di truffa concretantesi in tale fraudolenta attivita successiva alla consumazione dell'altro reato; e lo stesso delitto di truffa deve inoltre ritenersi aggravato ai sensi dell'art 61, n 2, cod pen, siccome commesso per assicurare il profitto della ricettazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 61 com. 2, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)