Sez. 2, Sentenza n. 4791 del 28/02/1972 Ud. (dep. 03/07/1972) Rv. 121514 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ACQUISTO DI COSE PROVENIENTI DA DELITTO - ACCORDO SULLA COSA E SUL PREZZO - REALIZZAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ACQUISTO DI COSE PROVENIENTI DA DELITTO - ACCORDO SULLA COSA E SUL PREZZO - REALIZZAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO.*
Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi dell'acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, senza che occorra la tradizione della cosa stessa e il pagamento del prezzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)