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Sez. 2, Sentenza n. 4791 del 28/02/1972 Ud. (dep. 03/07/1972) Rv. 121514 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ACQUISTO DI COSE PROVENIENTI DA DELITTO - ACCORDO SULLA COSA E SUL PREZZO - REALIZZAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121514-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ACQUISTO DI COSE PROVENIENTI DA DELITTO - ACCORDO SULLA COSA E SUL PREZZO - REALIZZAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO.*

Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi dell'acquisto, si consuma al momento dell'accordo fra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, senza che occorra la tradizione della cosa stessa e il pagamento del prezzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)