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Sez. 3, Sentenza n. 2173 del 08/07/1971 (Rv. 352943 - 01)

PROVA CIVILE - RICHIESTA D'INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FINALITA DI SOSTITUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OMESSO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352943-01

PROVA CIVILE - RICHIESTA D'INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FINALITA DI SOSTITUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OMESSO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*

La facolta prevista dall'art 213 cod proc civ di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione si risolve in un potere meramente discrezionale del giudice di merito, che non puo essere considerato sostitutivo dell'Onere probatorio incombente alla parte, ed il cui mancato Esercizio, anche quando il giudice non abbia motivato al riguardo, non e sindacabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)