Sez. L, Ordinanza n. 10490 del 21/04/2026 (Rv. 678711-01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - ENTI VARI | Fondo integrativo previdenziale dell'INPS - Prestazioni pensionistiche erogate - Natura previdenziale e non retributiva - Ragioni - Conseguenze - Applicabilità prescrizione decennale. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - In genere.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - ENTI VARI
In tema di fondi pensionistici complementari, le prestazioni erogate dal Fondo Integrativo di previdenza per i dipendenti dell'INPS, soppresso dall'art. 64 della l. n. 144 del 1999, hanno natura previdenziale e non retributiva, in quanto analoghe a quelle dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria di origine legislativa, alla cui disciplina sono state progressivamente assoggettate, e sono, pertanto, assoggettate al termine di prescrizione decennale.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)